Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
      2. Ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi è garantito il diritto all'istruzione per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.